MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

CIRCOLARE N° 270090

 

                     

OGGETTO: D.M. 13.4,1999 n. 293. Regolamento interministeriale (Trasporti - Politiche Agricole), recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo.

Con riferimento alla normativa in oggetto, in sede applicativa, si è manifestata la necessità di giungere alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 - comma 4 - che, per le navi autorizzate alla pesca turismo prescrive la dotazione di un apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

Ciò in quanto, per tale tipologia di attività, sono pervenute alla scrivente quesiti dall'utenza e da alcune Autorità marittime, in merito ai comportamenti posti in essere da Ispettorati territoriali, dei Ministero delle Comunicazioni che, al fini dei rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, impongono agli armatori di navi da pesca i seguenti adempimenti, che non trovano riscontro nelle norme vigenti in materia:

l'installazione di un impianto radio fisso VHF/DSC "di tipo approvato", con funzioni DSC disattivate,

l'obbligatorietà della visita di collaudo anche agli apparati portatili.

Tali comportamenti hanno creato confusione nelle marinerie.

Si ritiene, quindi, indispensabile inviare, In allegato, la nota n. 10913 dei 2.7.c.a.del Comando Generale, diretta al Dicastero delle Comunicazioni, che chiarisce in maniera puntuale ed esaustiva le problematiche sopra evidenziate, con riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Detto chiarimento, condiviso dalla scrivente, non deve dare adito ad ulteriori dubbi interpretativi, in quanto chiarisce entrambi gli aspetti che hanno dato origine agli inconvenienti sopra segnalati ovvero:

- che è possibile utilizzare un apparato radio portatile, in alternativa a quello fisso;

- che detto apparato non deve essere sottoposto a collaudo. Nella fattispecie in questione, si applica in via analogica, la stessa prassi adottata per il diporto nautico, sia pure limitatamente alle navi di lunghezza inferiore a 15 tonnellate di stazza lorda.

Alla luce di quanto sopra esposto e secondo quando concertato in merito con i competenti servizi del Comando Generale, si conferma che le previsioni interpretative anzidette trovano riscontro nelle finalità che la scrivente intende perseguire con le disposizioni in oggetto, in un ottica di semplificazione delle procedure amministrative, di eliminazione delle difficoltà insorte in diverse marinerie, che ostacolano il regolare svolgimento delle attività di pesca turismo ed infine, per evitare ulteriori oneri non giustificati a carico dell'utenza peschereccia.

Le Associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente lettera circolare la massima diffusione tra gli associati e gli operatori del settore.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Attilio Tripodi

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

REPARTO 6°

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Oggetto: Decreto Ministeriale 13 Aprile 1999, n. 293. Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo.

Rif.
a) nota prot. n. 4125 del 10 dicembre 2001;
 b) nota prot. n. 086/0433/Uff.II-Sez.11 del 12.01.2001;


Con la nota in riferimento a) codesto Ministero ha chiesto di conoscere le eventuali osservazioni e/o disposizioni in merito ai requisiti tecnici degli impianti VHF installati a bordo delle unità destinate all'attività di pesca turismo.

Ciò premesso si precisa quanto segue:


1. Se le unità di che trattasi rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 97170/CE ( navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ed esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri) ad esse devono applicarsi le norme contenute nel capitolo IX della convenzione Torremolinos, in applicazione dei quale esse devono essere dotate anche di un impianto radio fisso VHF/DSC
4 di tipo approvato (Med o Solas);


2. Le unità che non rientrano nei limiti dei precedente punto 1 e di stazza lorda superiore a 15 tonnellate devono essere dotate di impianto radio VHF fisso di tipo approvato (D.M.22.06.82)

3. Le unità che non rientrano nei precedenti punti 1 e 2 ma che esercitano la pesca turismo, devono essere comunque dotate di apparecchiature radio VHF,anche di tipo portatile e devono assicurare un corretto funzionamento nell'ambiente marino, rispettare tutti i requisiti dei SMSSM, (Sistema mondiale dì soccorso e di sicurezza
 in mare) in condizioni di emergenza e permettere comunicazioni chiare e stabili con un alto grado di fedeltà del collegamento analogico e digitale (D.M. 13.041999, n.293; Decisione della Commissione Europea del 22 settembre 2000). Pertanto lo scrivente ritiene che le apparecchiature radio VHF di tipo portatile possono essere installate a bordo delle unità di cui al punto 3 atteso che queste rispondano ai suddetti requisiti.

IL CAPO REPARTO
Contrammiraglio(C P)
Alberto Stefanini