OGGETTO:
D.M. 13.4,1999 n. 293. Regolamento
interministeriale (Trasporti - Politiche Agricole), recante norme in
materia di disciplina dell'attività di pesca turismo.
Con riferimento alla normativa in oggetto, in sede applicativa, si è
manifestata la necessità di giungere alla corretta interpretazione
delle
disposizioni contenute nell'articolo 6 - comma 4 - che, per le
navi
autorizzate alla pesca turismo prescrive la dotazione di un
apparato
radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.
Ciò in quanto, per tale tipologia di attività,
sono pervenute alla
scrivente quesiti dall'utenza e da alcune Autorità
marittime, in merito
ai comportamenti posti in essere da Ispettorati
territoriali, dei
Ministero delle Comunicazioni che, al fini dei rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo,
impongono agli armatori di navi da pesca i seguenti adempimenti,
che non
trovano riscontro nelle norme vigenti in materia:
• l'installazione di un impianto
radio fisso VHF/DSC "di tipo
approvato", con funzioni DSC
disattivate,
• l'obbligatorietà della visita
di collaudo anche agli apparati portatili.
Tali comportamenti hanno creato confusione nelle marinerie.
Si ritiene, quindi, indispensabile inviare, In allegato, la nota n. 10913
dei 2.7.c.a.del Comando Generale, diretta al Dicastero delle
Comunicazioni, che chiarisce in maniera puntuale ed esaustiva le
problematiche sopra evidenziate, con riferimento alle norme vigenti in
materia di sicurezza.
Detto chiarimento, condiviso dalla scrivente, non deve dare adito ad
ulteriori dubbi interpretativi, in quanto chiarisce entrambi gli aspetti
che hanno dato origine agli inconvenienti sopra segnalati ovvero:
- che è possibile utilizzare un apparato radio portatile, in alternativa
a
quello fisso;
- che detto apparato non deve essere
sottoposto a collaudo. Nella
fattispecie in questione, si applica in via
analogica, la stessa prassi
adottata per il diporto nautico, sia pure
limitatamente alle navi di
lunghezza inferiore a 15 tonnellate di stazza
lorda.
Alla luce di quanto sopra esposto e secondo quando concertato in
merito
con i competenti servizi del Comando Generale, si conferma
che le
previsioni interpretative anzidette trovano riscontro nelle finalità
che
la scrivente intende perseguire con le disposizioni in oggetto, in
un
ottica di semplificazione delle procedure amministrative, di
eliminazione
delle difficoltà insorte in diverse marinerie, che
ostacolano il regolare
svolgimento delle attività di pesca turismo
ed
infine, per evitare ulteriori oneri non giustificati a carico
dell'utenza
peschereccia.
Le Associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente lettera
circolare la massima diffusione tra gli associati e gli operatori del
settore.
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Attilio
Tripodi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
REPARTO 6°
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Oggetto: Decreto Ministeriale 13
Aprile 1999, n. 293. Regolamento
recante norme
in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo.
Rif.
a) nota prot. n. 4125 del 10 dicembre 2001;
b) nota prot. n.
086/0433/Uff.II-Sez.11
del 12.01.2001;
Con la nota in riferimento a) codesto Ministero ha chiesto di
conoscere le
eventuali osservazioni e/o disposizioni in merito ai
requisiti tecnici
degli impianti VHF installati a bordo delle unità
destinate all'attività
di pesca turismo.
Ciò premesso si precisa quanto segue:
1. Se le unità di
che trattasi rientrano nel campo di applicazione
della Direttiva 97170/CE
( navi nuove di lunghezza uguale o superiore
a 24 metri ed esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri)
ad esse devono applicarsi le norme contenute nel capitolo IX della
convenzione Torremolinos, in applicazione dei
quale esse devono
essere dotate anche di un impianto radio fisso VHF/DSC
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di
tipo
approvato (Med o Solas);
2. Le unità che non rientrano nei limiti dei precedente punto 1 e di
stazza lorda superiore a 15 tonnellate devono essere dotate di
impianto
radio VHF fisso di tipo approvato (D.M.22.06.82)
3. Le unità che non rientrano nei precedenti punti 1 e 2 ma che
esercitano la pesca turismo, devono essere comunque dotate di
apparecchiature radio VHF,anche di tipo portatile e devono
assicurare un
corretto funzionamento nell'ambiente marino, rispettare
tutti i requisiti
dei SMSSM, (Sistema mondiale dì soccorso e di
sicurezza in
mare) in condizioni di emergenza e permettere
comunicazioni chiare e
stabili con un alto grado di fedeltà del
collegamento analogico e
digitale (D.M. 13.041999, n.293; Decisione
della Commissione Europea del 22 settembre 2000). Pertanto lo
scrivente
ritiene che le apparecchiature radio VHF di tipo portatile
possono essere
installate a bordo delle unità di cui al punto 3 atteso
che queste
rispondano ai suddetti requisiti.
IL CAPO REPARTO
Contrammiraglio(C
P)
Alberto Stefanini
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