DECRETO MINISTERIALE 22
GIUGNO 1982 all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).
|
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede, tra l'altro, l'emanazione di apposito regolamento contenente le norme di sicurezza per le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata); DECRETA 1. È approvato l'allegato regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata). 2. Il predetto regolamento entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto. Roma, addì 22 giugno 1982 Il Ministro: MANNINO
Allegato Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera Articolo 1 Sfera di applicazione Il presente regolamento si applica alle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca costiera locale. Le denominazioni e le definizioni usate nel presente regolamento sono quelle risultanti dalla tabella A allegata al «regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, nonché quelle del regolamento per l'esecuzione alla legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive integrazioni e modificazioni. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 mq, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 2, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 20. Le unità di cui al precedente comma sono abilitate ad esercitare la pesca entro 3 miglia dalla costa; tale limitazione deve essere annotata sul permesso o licenza di pesca. Articolo 2 Navi con caratteristiche nuove Il Ministero può esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma, deve soddisfare alle prescrizioni che il Ministero, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Articolo 3 Riparazioni, modifiche, trasformazioni
Sulle
navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove
sistemazioni devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che
erano Articolo 4 Esenzioni Il Ministero, se ritiene che le condizioni dell'attività di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica, siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, può esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi. Articolo 5 Imbarco di ricercatori Sulle navi può essere autorizzato l'imbarco del personale indicato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, a condizione che: a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili quale risulta dai documenti della nave, o, quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico tenuto conto delle condizioni di stabilità della nave stessa; b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio; c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio; d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma, l'armatore delle unità da pesca interessate deve presentare domanda al capo del Compartimento marittimo; tale autorizzazione è rilasciata dal capo del Compartimento marittimo, allorché trattasi di imbarcare un numero di ricercatori non superiore alle 12 unità o dal Ministero della marina mercantile allorché tale numero debba essere superato. Articolo 6 Navigazione oltre i limiti cui la nave è abilitata In casi eccezionali, il Ministro, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare. Alle stesse condizioni, il capo del Compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione. Articolo 7 Tipo approvato Su tutte le navi gli apparecchi, i dispositivi e i materiali, richiesti dalle presenti norme e contenute nell'elenco ad esse allegato, devono essere di «tipo approvato» dal Ministero. Articolo 8 Visite Le navi oggetto delle presenti norme, ai fini delle annotazioni di sicurezza, sono soggette: a) ad una visita iniziale; b) ad una visita periodica alla scadenza della validità delle annotazioni di sicurezza; c) a visite occasionali, quando ciò sia ritenuto opportuno dalle autorità marittime, e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie subìte dalla nave. Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonché in generale la rispondenza della nave alle disposizioni portate dal presente regolamento. Articolo 9 Organi di esecuzione della visita Alle visite di cui all'articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente articolo sono eseguite dall'Autorità marittima, sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'Autorità marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici. Articolo 10 Annotazioni di sicurezza Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'articolo 7, viene redatto processo verbale, in esito al quale sono rilasciate le annotazioni di sicurezza. In occasione della visita iniziale, nonché di quelle periodiche, sono effettuati altresì gli accertamenti indicati nel successivo articolo 17, i cui risultati vengono inseriti nelle annotazioni di sicurezza. Le annotazioni di sicurezza devono essere effettuate sulla licenza in modo da comprovare a quali prescrizioni del presente regolamento è soggetta la nave e con quali eventuali limitazioni. Le annotazioni di sicurezza hanno una validità non superiore a due anni dalla data del rilascio. Articolo 11 Esenzione della visita occasionale Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo, nei limiti del periodo di validità delle annotazioni di sicurezza, non sono tenute alla visita occasionale. Articolo 12 Mezzi di salvataggio I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Articolo 13 Mezzi di salvataggio collettivi Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio: a) navi abilitate alla pesca ravvicinata; zattere di salvataggio di capacità sufficienti per tutte le persone a bordo; b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi. Articolo 14 Mezzi di salvataggio individuali Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. Articolo 15 Salvagente anulare Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente anulari corrispondenti alla seguente tabella: a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a m 10, n. 1; b) per navi di lunghezza fuori tutto da m 10 a m. 24 n. 2 di cui uno con boetta luminosa; c) per navi di lunghezza fuori tutto superiori a m 24, n. 4 di cui 2 con boetta luminosa. Articolo 16 Mezzi antincendio Le navi munite di apparato motore devono essere fornite almeno di un estintore portatile a schiuma, o a polvere, o a CO2 da sistemarsi in prossimità del motore, per potenze inferiori a 100 cavalli, e di due estintori per potenze superiori. Quando la nave è dotata di installazione radioelettrica deve essere sistemato, in vicinanza della stessa, un estintore portatile a CO2. Articolo 17 Segnali di soccorso Le navi devono avere almeno e comunque sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze i seguenti segnali di soccorso: 1) Navi abilitate alla pesca ravvicinata: a) 6 razzi a paracadute a luce rossa; b) 3 segnali a mano a stelle rosse. 2) Navi abilitate alla pesca locale: a) 4 razzi a paracadute a luce rossa; b) 2 segnali a mano a stelle rosse. Articolo 18 Stabilità Le navi devono essere sottoposte a prova di stabilità da eseguirsi, sotto il controllo dell'ente tecnico, con prova pratica al fine di accertare i dati di stabilità della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico: a) nave vacante; b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce; c) nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce. Per le navi di lunghezza inferiore a 20 m può essere concesso che gli accertamenti di stabilità siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilità della nave in assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severe nei riguardi della stabilità. Le condizioni di stabilità accertate devono risultare di soddisfazione dell'ente tecnico. Al comandante della nave, devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilità; tali istruzioni debbono essere lette e spiegate al comandante a cura dell'Autorità marittima. Articolo 19 Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento I mezzi di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle più severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette. Per tutte le predette apparecchiature deve essere stabilita la portata, cioè il loro peso massimo manovrabile a loro mezzo. Articolo 20 Carte nautiche Tutte le navi devono essere dotate di carte nautiche necessarie nell'esercizio dell'attività di pesca (3). (3) Vedi, anche, il decreto ministeriale 2 luglio 1999, n. 274. Articolo 21 Bussola Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e normale. Sulle piccole navi prive di ponte di comando è sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. Sulle navi governative direttamente sulla barra, la bussola può essere portatile. La bussola di governo principale può essere omessa se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. Quando esiste una bussola magnetica di rotta avente buon dominio di orizzonte (110° per lato, partendo da prora), la bussola normale può essere omessa. Articolo 22 Obbligo della stazione radiotelefonica Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate, che non sono dotate di una stazione radiotelegrafica, hanno l'obbligo di avere in dotazione una stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF). Dal 1° gennaio 1985 la prescrizione posta nel comma che precede si applica anche alle navi di stazza lorda inferiore alle 30 tonnellate ma superiore a 15. Fino al 31 dicembre 1984 le navi di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate debbono avere in dotazione anche la stazione radiotelefonica ad onde ettometriche a doppia banda laterale. Articolo 23 Requisiti tecnici delle bussole e della stazione radiotelefonica I requisiti tecnici delle bussole sono stabiliti dagli articoli 140 e 141 del regolamento per la sicurezza della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154 e successive modificazioni e integrazioni. I requisiti tecnici e le norme di installazione della stazione radiotelefonica sono quelli contenuti negli articoli 162 e 163 dello stesso regolamento. I requisiti tecnici e le norme di installazione della stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF) sono contenuti nel decreto ministeriale 26 novembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1974, e successive modificazioni e integrazioni. |